|
|
LENTINI |
I ringraziamenti
"pretesi" e non dovuti.....
Il Punto
di ELIO
MAGNANO
|
INTERVENTI DI ELIO MAGNANO
Ho
accettato l’invito del mio amico Ignazio La Pera di affidare, di
tanto in tanto, al suo giornale on line, L’Informatore di
Sicilia, qualche riflessione su fatti più o meno
importanti della nostra terra.
Oggi
vorrei parlare di ringraziamenti.....
L’UDC di Lentini e i suoi quattro
consiglieri comunali hanno ringraziato, attraverso dei manifesti
pubblici, l’on. Pippo Gianni
per un duplice interessamento:
a) per
un contributo regionale di un milione di euro per il completamento,
finalmente, della Chiesa di Sant’Alfio;
b)
per un contributo
regionale necessario a ristrutturare l’ex Lavatoio di via Focea.
Non avrei
nessuna difficoltà ad aggiungermi ai ringraziatori se i
ringraziamenti fossero meritati. Le cose non
stanno come lasciano immaginare i seguaci dell’on. Gianni.
Esaminiamo separatamente le due questioni.
Chiesa di
Sant’Alfio .
Non c’è nessun contributo regionale per la nostra Chiesa Madre.
Nessuno può quindi attribuirsi il merito di un contributo regionale
che non esiste, tanto meno l’on. Gianni.
Il
finanziamento per la Chiesa di Sant’Alfio deriva dai fondi statali
della legge 433/91 destinati agli interventi post terremoto di
competenza del comune di Lentini. Su questi fondi decide
esclusivamente il nostro comune. E’ stato il sindaco Alfio
Mangiameli, col consenso dell’Amministrazione comunale, a decidere
che una parte dei fondi della legge 433, appunto un milione di euro,
fosse destinata al completamento della Chiesa di Sant’Alfio. E più
esattamente, €. 627.893,69 sono stati ottenuti dalla differenza tra
vecchia e nuova rimodulazione degli interventi ancora da effettuare
ed €. 397.106,21 da economie sui lavori di consolidamento del colle Tirone. Sono fatti
che conoscono tutti, tranne l’on. Gianni e suoi quattro
moschettieri.
Ex
Lavatoio di via Focea
.
Il progetto di ristrutturazione dell’ex Lavatoio ha ottenuto un
contributo regionale di 800 mila euro. Esso è stato inserito
nell’elenco dei progetti-obiettivo in favore degli enti locali
siciliani, di cui alla Tab. 2 allegata all’art. 26 della finanziaria
regionale approvata il 1° maggio scorso. Per verificarlo basta
andare a pag. 271 del resoconto stenografico provvisorio della 170a
seduta dell’ARS, che si trova agevolmente sul sito internet
dell’Assemblea regionale
. L’on.
Roberto De Benedctis, che non ama essere ringraziato perché non fa
altro che il suo dovere di deputato regionale, ha tenuto a
precisare, nella conferenza stampa tenuta il 6 maggio scorso insieme
al Sindaco
Alfio Mangiameli
nel Palazzo municipale, che il finanziamento
della ristrutturazione dell’ex Lavatoio è stato possibile perché il
comune di Lentini aveva già pronto il progetto esecutivo dell’opera. Concludendo,
se proprio vogliamo ringraziare qualcuno, dobbiamo ringraziare gli
amministratori lentinesi e l’on. De Benedictis, che, a differenza
dell’on. Gianni, ha votato la finanziaria regionale. L’unico
deputato dell’UDC che l’ha votata è stato l’on. Riccardo Savona che,
per questo, è stato espulso dal partito. Non me ne
voglia l’on. Gianni, ma, prima di pretendere ringraziamenti, si
documenti sui fatti e sia coerente. A
risentirci. ELIO MAGNANO
A margine
dell'intervento di Elio Magnano si aggiunge il commento del
professore Armando Anzaldo:
"Caro Elio,
concordo pienamente con quanto tu hai scritto, ma la cosa più
incredibile di questa vicenda mi sembra il fatto che nel
manifesto addirittura si ringrazia l'o. Pippo Gianni per il SOLO
FATTO che ha comunicato ai suoi amici LA NOTIZIA DEL
FINANZIAMENTO. Incredibile". Armando Anzaldo
|
|
|
Alfio Mangiameli è
sindaco eletto secondo regola:”l’ineleggibilità
non si ricava né da legge né, da Cassazione”
Si è
creato nell’opinione pubblica un certo allarme per quanto riguarda
il ricorso che l’opposizione (Neri & C.) vorrebbe fare nei confronti
di Alfio Mangiameli. Sono molti i cittadini che si chiedono se ci
possa essere il rischio di tornare a votare di nuovo per l’elezione
del sindaco di Lentini. C’è questo rischio? Non voglio ovviamente
sostituirmi ai giudici che saranno chiamati a decidere sul ricorso
se sarà proposto. Mi pare che l’opposizione voglia sostenere questa
tesi: Mangiameli doveva dimettersi da consigliere provinciale prima
di accettare la candidatura a sindaco di Lentini. Le mancate
dimissioni lo renderebbero, perciò, ineleggibile. Dove trova
appiglio questa tesi al momento non è dato sapere. In Sicilia a
disciplinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli
amministratori degli enti locali è la legge 24 giugno 1986, n. 31.
Essa stabilisce che: “Non sono eleggibili a consigliere provinciale,
comunale e di quartiere … i consiglieri provinciali, comunali o di
quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o
quartiere” (art. 9, comma 1, n. 12). La norma regionale è molto
simile a quella nazionale contenuta nell’art. 60 del T.U. sugli enti
locali, che così recita: “Non sono eleggibili a sindaco, presidente
della provincia, consigliere comunale, provinciale e
circoscrizionale … i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente,
in altro comune, provincia o circoscrizione”. Il primo criterio per
interpretare una norma è quello di comprenderne il significato
letterale. Ho riletto più volte l’art. 9, comma 1, n. 12) della L.r.
31/86 ed ho capito che è ineleggibile a consigliere provinciale il
consigliere in carica in altra provincia così come a consigliere
comunale il consigliere in carica in altro comune e così via. Se
fosse valida la tesi dei probabili ricorrenti non ci sarebbe motivo
di usare l’avverbio rispettivamente. Non vedo, dunque, da dove si
possa ricavare che è ineleggibile a sindaco il consigliere
provinciale in carica. Esiste, invece, tra le due cariche,
incompatibilità (art. 11 L.r. citata), che Mangiameli ha
tempestivamente rimosso dimettendosi da consigliere provinciale. La
Cassazione, con una recente sentenza (n. 11894/2006), alla quale
sembra vogliano aggrapparsi gli oppositori di Mangiameli, ha
affrontato un caso diverso. Quello di un consigliere comunale di
Salerno che è stato eletto sindaco del comune di Pisciotta. Il
Tribunale di I° grado lo dichiarò decaduto dalla carica perché
ritenuto ineleggibile, non essendosi dimesso da consigliere comunale
prima dell’accettazione della candidatura a sindaco. La decisione è
stata condivisa dalla Corte di Appello di Salerno e dalla
Cassazione. In sostanza, i giudici, nei vari gradi di giudizio,
hanno semplicemente stabilito che il termine rispettivamente non è
riferito, come avrebbe voluto il sindaco di Pisciotta,
pedissequamente alle cariche dello stesso tipo (sicché il sindaco
sarebbe ineleggibile soltanto a sindaco di altro comune, il
consigliere comunale soltanto a consigliere comunale di altro
comune, e così via) bensì agli enti dello stesso tipo, c.d. omologhi
(cosicché il consigliere comunale è ineleggibile non solo a
consigliere comunale, ma anche a sindaco di altro comune, ossia di
altro ente dello stesso tipo). La norma (nazionale), secondo la
Cassazione, non intende prefigurare “una pedissequa simmetria,
quanto alle limitazioni alla eleggibilità, tra cariche identiche,
bensì limitare, a chi riveste una carica all’interno dell’organo
elettivo, l’accesso ad altro organo omologo, sia come consigliere
che come sindaco, posta la indiscutibile appartenenza di quest’ultimo
al consiglio comunale”. Nelle altre regioni, il sindaco fa parte del
consiglio comunale (art. 37 T.U.). Per questo motivo viene
confermata la decadenza dalla carica del sindaco di Pisciotta. Il
caso Mangiameli è completamente diverso. Egli sarebbe stato
ineleggibile alla carica di consigliere provinciale ed anche di
presidente di altra provincia, trattandosi, in questo caso, di
“organi omologhi”. Non si capisce perché dovrebbe essere
ineleggibile a sindaco del comune di Lentini, che è ente di tipo
diverso rispetto alla provincia. Tale ineleggibilità non si ricava
né dalla norma di legge né, tanto meno, dalla sentenza della
Cassazione citata. Elio Magnano |
|